Interessi di mora per i contributi AVS: scadenze, regole e retroscena

In Svizzera la puntualità è una virtù – anche nel settore delle assicurazioni sociali. I datori di lavoro sono quindi tenuti a versare puntualmente i loro contributi AVS. Ma cosa succede se questi pagamenti non vengono effettuati in tempo utile? E perché la Cassa di compensazione GastroSocial deve riscuotere gli interessi di mora e non può stornarli?

Da quando sono dovuti gli interessi di mora?

In Svizzera sono dovuti interessi di mora se i datori di lavoro non pagano i contributi AVS entro il termine prescritto. Gli interessi di mora vengono riscossi sulle fatture di acconto provvisorie e nel caso di conteggi per la differenza dei contributi.

Interessi di mora in caso di fatture di acconto

Se il pagamento non viene effettuato entro il 30° giorno dopo la scadenza del periodo di conteggio, si applicano interessi di mora del 5 %. Gli interessi di mora vengono calcolati retroattivamente a partire dal 1° giorno dopo il periodo di conteggio.

Esempio: se i contributi d’acconto per il mese di agosto 2023 non vengono pagati entro il 30 settembre 2023, saranno dovuti interessi di mora retroattivi a partire dal 1° settembre 2023.

Interessi di mora in caso di conteggi per la differenza dei contributi

Possono essere dovuti interessi di mora anche in caso di conteggi per la differenza dei contributi causati da ritardi nei pagamenti (p.es. in caso di conteggi annuali e intermedi o di fatture dal controllo dei datori di lavoro). In concreto questo significa che se il pagamento non arriva sul conto della Cassa di compensazione GastroSocial al più tardi entro il 30° giorno dalla data di fatturazione, anche in questo caso vengono riscossi interessi di mora del 5 % calcolati retroattivamente a partire dal 1° giorno dopo la fatturazione.

Esempio: se il conteggio annuo 2022 del 3 marzo 2023 non viene saldato entro il 2 aprile 2023, sono dovuti interessi di mora retroattivi a partire dal 4 marzo 2023.

Perché sono dovuti gli interessi di mora e perché la Cassa di compensazione GastroSocial non può stornarli?

La riscossione degli interessi di mora è prevista per legge ed è sancita dalla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dall’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli interessi di mora servono a salvaguardare l’intero sistema delle assicurazioni sociali e la sua stabilità finanziaria: la riscossione degli interessi di mora ha lo scopo di garantire la disponibilità puntuale e integrale dei contributi, così da finanziare prontamente le rendite di vecchiaia e per superstiti nonché le altre prestazioni previste dal 1° pilastro per le persone aventi diritto.

Il Tribunale federale ha confermato questa prassi e ha sottolineato che gli interessi di mora devono essere applicati anche in assenza di colpa e in conformità alla legge nonché ai principi di giustizia. Poiché queste disposizioni sono sancite dalla legge, sono vincolanti per le casse di compensazione. Di conseguenza anche la Cassa di compensazione GastroSocial deve riscuotere gli interessi sui contributi arretrati non pagati puntualmente dai clienti e di norma non può dimostrare benevolenza. Tra le ragioni vi è anche quella di voler rispettare il principio della parità di trattamento.

Perché il tasso dell’interesse di mora è del 5 %?

Il tasso per gli interessi di mora e gli interessi compensativi è fissato dal Consiglio federale nell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 42 cpv. 2). Attualmente è pari al 5 % (stato 2023) e mira a creare un incentivo adeguato per pagare i contributi entro i termini previsti senza generare oneri sproporzionati per le persone in mora.

Raccomandazione per i datori di lavoro

La gestione dei contributi AVS comporta notevoli spese amministrative. Raccomandiamo quindi ai datori di lavoro di contattare per tempo la Cassa di compensazione GastroSocial per informarsi sulle scadenze esatte e sulle modalità di pagamento nonché di assicurarsi di versare i contributi puntualmente per evitare gli interessi di mora.