Aumento del contributo alle spese di esecuzione CCNL
A partire dal 2024 il contributo alle spese di esecuzione CCNL subisce un lieve aumento per poter continuare a finanziare i progetti di formazione e perfezionamento del CCNL importanti per il settore.
Conformemente all’art. 35 CCNL, la Commissione di sorveglianza del CCNL ha deciso di aumentare di CHF 10.–, passando quindi da CHF 89.– a CHF 99.–, il contributo annuale alle spese di esecuzione valido dal 1º gennaio 2024 per i collaboratori e le aziende volto a finanziare ulteriormente il progetto di formazione e perfezionamento. Per i collaboratori impiegati da meno di sei mesi e per i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà del normale orario di lavoro dell’azienda, l’aumento è pari a CHF 5.– e il contributo passa quindi da CHF 44.50 a CHF 49.50. L’aumento confluisce interamente nella formazione e nel perfezionamento. D’ora in poi il contributo alle spese di esecuzione sarà inoltre denominato contributo alla formazione e alle spese di esecuzione.
Aziende gestite tutto l’anno | Contributo alle spese di esecuzione CCNL fino al 31 dicembre 2023 | Contributo alla formazione e alle spese di esecuzione CCNL dal 1º gennaio 2024 |
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per ogni azienda | CHF 89.– | CHF 99.– |
per collaboratore a tempo pieno | CHF 89.– | CHF 99.– |
per collaboratore a tempo parziale con tasso superiore al 50% | CHF 89.– | CHF 99.– |
per collaboratore a tempo parziale con tasso tra lo 0 e il 50% | CHF 44.50 | CHF 49.50 |
Esercizi stagionali | Contributo alle spese di esecuzione CCNL fino al 31 dicembre 2023 | Contributo alla formazione e alle spese di esecuzione CCNL dal 1º gennaio 2024 |
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ogni collaboratore | CHF 44.50 (per stagione) | CHF 49.50 (per stagione) |
Se una stagione dura oltre sei mesi, sono dovuti gli stessi contributi di un’azienda gestita tutto l’anno.
Questi contributi non possono essere nuovamente ridotti. Sono ammessi solo i contributi menzionati: CHF 99.– o CHF 49.50!
Il pagamento del contributo alle spese di esecuzione va effettuato come sempre all’Ufficio di controllo CCNL solo alla fine dell’anno o all’inizio del 2025. L’importo maggiorato può tuttavia essere dedotto dal salario dei dipendenti da subito (in un’unica soluzione, tramite deduzioni mensili o anche retroattivamente da gennaio). Se in questo anno si fossero già verificate uscite di collaboratori e se non fosse più possibile dedurre l’importo aggiuntivo, l’Ufficio di controllo ne terrà conto al momento del conteggio 2024, a condizione che l’uscita venga dimostrata (tramite disdetta, contratto di lavoro a tempo determinato ecc.).