Incapacità lavorativa

Cosa fare nel caso in cui un collaboratore non possa lavorare in seguito a malattia o infortunio? A seconda che si tratti di incapacità lavorativa di lunga o di breve durata si applicano normative diverse. In questa pagina rispondiamo alle vostre principali domande: come si gestisce esattamente l’incapacità lavorativa nel 1° e 2° pilastro? Come si calcola correttamente l'inizio e la fine dell'esonero contributivo LPP? E come si notifica correttamente un infortunio o una malattia?

Assicurazione per l’invalidità

1° pilastro

Qual è la procedura corretta nel 1° pilastro?

Notifica immediata all’AI

Siete pregati di comunicare tempestivamente all’ufficio AI competente i nominativi dei dipendenti che non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa per lungo tempo. L’ufficio AI potrà dare avvio alle prime misure per seguirli ed eventualmente reinserirli nel mondo del lavoro.

Anche i lavoratori indipendenti sono tenuti a comunicare prontamente all’AI un’incapacità lavorativa di lunga durata.

Cassa pensione

2° pilastro

In caso di incapacità lavorativa di lunga durata in seguito a malattia o infortunio, la cassa pensione si fa carico in determinati casi dei contributi LPP, a condizione che la persona assicurata usufruisca dell'esonero contributivo. A tale riguardo si distinguono due diverse situazioni:

1. Inizio dell'esonero contributivo:
l'esonero contributivo non inizia subito con il primo giorno dell’incapacità lavorativa. Prima deve trascorrere il cosiddetto termine di attesa. Il momento dal quale tale termine decorre dipende dal giorno del mese in cui subentra l'incapacità lavorativa.

2. Fine dell’esonero contributivo:
Quando la persona in questione riacquista in tutto o in parte la capacità lavorativa, termina l'esonero contributivo. Anche in questo caso il giorno del mese determina il momento a partire dal quale si devono nuovamente versare i contributi LPP.

Qui di seguito spieghiamo i due casi, con esempi per ognuno di essi.

Qual è la procedura corretta nel 2° pilastro?

Incapacità lavorativa fino a tre mesi

In seguito all’insorgere di un’incapacità lavorativa, il datore di lavoro e il dipendente continuano a versare i contributi nella misura consueta per 3 mesi (il cosiddetto termine di attesa). In questo caso è sufficiente che l’incapacità lavorativa sia indicata nella notifica dei salari.

Incapacità lavorativa per più di 3 mesi

Se i dipendenti non possono svolgere un’attività lavorativa per più di 3 mesi, verifichiamo se per i contributi LPP sussiste il diritto a un esonero contributivo del 50% o del 100%. Da quel momento è la Cassa pensione GastroSocial a farsi carico dei contributi LPP e a continuare a gestire il conto fino a quando la persona interessata sarà nuovamente in grado di lavorare. L'esonero contributivo viene computato ex novo per ogni nuovo caso d’infortunio o di malattia.

  • Compilate a tal fine sulla distinta salari la sezione B.
  • Per tutte le altre dichiarazioni dei salari vi preghiamo di indicare p.es. «incapacità lavorativa del 50% dal 23 settembre 202x».

Informativa per lavoratrici e lavoratori indipendenti

In caso di incapacità lavorativa, ai lavoratori indipendenti si applicano le stesse condizioni valide per i lavoratori dipendenti.

Quando inizia l'esonero contributivo?

In caso di incapacità lavorativa di una persona assicurata in seguito a malattia o Infortunio, il datore di lavoro e la persona in questione continuano a versare per circa tre mesi i contributi LPP nella misura consueta. Questo periodo è chiamato termine di attesa. L'inizio del termine di attesa dipende dal giorno del mese da cui decorre l'incapacità lavorativa della persona. 

Da quando decorre questo termine di attesa?

  • Se la malattia inizia tra il 1° e il 15° giorno del mese:
    in questo caso si computa come malattia l'intero mese e il termine di attesa decorre dal 1° giorno di tale mese.
     
  • Se la malattia inizia a partire dal 16° giorno del mese:
    in questo caso il mese non è computato come malattia e il termine di attesa decorre solo dal 1° giorno del mese successivo.

Trascorsi i tre mesi del periodo di attesa inizia l'esonero contributivo LPP, vale a dire che non si devono più versare contributi al 50% o al 100%, nello specifico a partire dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del termine di attesa.

Esempi:

Caso 1: una persona si ammala o si infortuna il 10 gennaio:

  • Il termine di attesa decorre dal 1° gennaio al 31 marzo.
  • Esonero contributivo a partire dal 1° aprile.
     

Caso 2: una persona si ammala o si infortuna il 18 gennaio:

  • Il termine di attesa decorre dal 1° febbraio al 30 aprile.
  • Esonero contributivo a partire dal 1° maggio.

Quando termina l'esonero contributivo?

Fine dell’esonero contributivo

L'esonero contributivo termina a quando si verifica uno dei seguenti casi: 

  • Le conseguenze della malattia o dell'infortunio non sussistono più e la persona fino a quel momento incapace al lavoro è guarita e in grado di tornare al lavoro.
  • Il rapporto di lavoro si conclude.
  • Il contratto con la Cassa pensione GastroSocial viene risolto.
  • Viene raggiunta l’età di pensionamento ordinaria (64 anni + 3 mesi per le donne, 65 anni per gli uomini).

L’esonero contributivo è limitato in ogni caso a 720 giorni (incluso il termine di attesa di 3 mesi). 

Ripresa dell'obbligo di contribuzione (fine dell’incapacità lavorativa)

Quando una persona assicurata guarisce e riacquista la capacità lavorativa, termina l'esonero contributivo LPP. Il momento a partire dal quale si devono nuovamente versare i contributi dipende dal giorno del mese della guarigione:

  • Riacquisto della capacità lavorativa tra il 1° e il 15° giorno del mese:
    L'obbligo di contribuzione decorre dal 1° giorno di tale mese.
     
  • Riacquisto della capacità lavorativa tra il giorno 16 e la fine del mese:
    L'obbligo di contribuzione decorre dal 1° giorno del mese successivo.

Esempi:

Caso 1: una persona riacquista la capacità lavorativa il 10 gennaio:

  • L'obbligo di contribuzione decorre dal 1° gennaio

Caso 2: una persona riacquista la capacità lavorativa il 18 gennaio:

  • L'obbligo di contribuzione decorre dal 1° febbraio.

Come si notifica correttamente un infortunio o una malattia?

Notifica immediata

Non appena si prospetta un’incapacità lavorativa superiore a 3 mesi, vi preghiamo di inviare i seguenti documenti all’indirizzo beitraegepk@gastrosocial.ch:

  • copie dei certificati medici o conteggi dell’indennità giornaliera a partire dalla data dell’evento. La documentazione deve riportare l’intera durata e il grado dell’incapacità lavorativa.
  • conto salario aggiornato
  • in caso di incapacità lavorativa manifestatasi nel mese di entrata in servizio, inviare una copia del contratto di lavoro a titolo complementare

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Specialisti indipendenti, cosiddetti case manager, assistono le persone infortunate, malate o con problemi psichici lungo la via che le riporta alla normale vita lavorativa. Questa offerta viene messa a disposizione in collaborazione con istituti indipendenti accuratamente selezionati e per gli assicurati è facoltativa e gratuita.

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