Nozioni di base assicurazione per l’invalidità
L’AI è obbligatoria per tutte le persone che vivono o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Fa parte del 1° pilastro e garantisce un minimo vitale in caso d’invalidità.
Qual è lo scopo dell’assicurazione per l’invalidità?
L’obiettivo è quello di consentire alle persone assicurate invalide di reinserirsi nel mondo del lavoro attraverso provvedimenti d’integrazione. Se ciò non è possibile, o è possibile solo in parte, l’AI versa una rendita (o una rendita parziale) per provvedere alla vostra base esistenziale.
Che cosa significa «invalidità»?
L’invalidità viene definita come un’incapacità totale o parziale di esercitare l’attività lavorativa precedente. Le cause dell’incapacità possono essere danni alla salute fisica, mentale o psichica. Il danno alla salute è il risultato di un’infermità congenita, una malattia o un infortunio.
Chi è tenuto a pagare i contributi AI?
Persone che esercitano un’attività lavorativa
A partire dal 18° anno d’età: I contributi vengono versati dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 18 anni.
Persone senza attività lucrativa
A partire dal 21° anno d’età: I contributi vengono versati dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 21 anni. In questo caso i contributi si definiscono in base alle condizioni sociali.
L’obbligo di contribuzione termina, che si eserciti o meno un’attività lavorativa, al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria (64 anni per le donne e 65 per gli uomini). Da quel momento in poi si riceve la rendita AVS. In caso di decesso, i familiari hanno diritto a ricevere prestazioni per superstiti.
A quanto ammontano le deduzioni salariali?
I contributi AI sono riscossi dalle casse di compensazione insieme a quelli per AVS e IPG. I dipendenti pagano lo 0.7% del salario lordo mensile (complessivamente il 5.3% per AVS, AI e IPG). I datori di lavoro versano il medesimo importo all’AI. Sul reddito imponibile degli indipendenti viene riscosso un contributo dell’1.4% (complessivamente il 10% per AVS, AI e IPG). Per le persone senza attività lucrativa, i contributi si basano sulla sostanza.
Chi ha diritto a una rendita d’invalidità?
Come regola generale, il diritto spetta a chiunque sia assicurato obbligatoriamente nell’AI, vale a dire: tutte le persone domiciliate in Svizzera e tutte le persone che esercitano un’attività lavorativa in Svizzera. Il diritto sorge in presenza di un’incapacità al guadagno permanente o prolungata o di un’incapacità a esercitare l’attività lavorativa precedente. Prima di assegnare una rendita d’invalidità, l’AI esamina tutte le possibilità di reintegrazione secondo il principio: priorità dell’integrazione sulla rendita.
Quando vengono pagate le indennità giornaliere AI?
Gli assicurati che cercano di reinserirsi nella vita lavorativa mediante provvedimenti d’integrazione ricevono il supporto dell’AI sotto forma di indennità giornaliere. Tali indennità giornaliere sono volte ad assicurare il sostentamento degli assicurati e delle loro famiglie durante il periodo della reintegrazione.
L’indennità giornaliera viene versata al più presto all’inizio del mese successivo al diciottesimo compleanno. Esempio: Se compite 18 anni il 5 giugno 2021, riceverete un’indennità giornaliera AI non prima del 1° luglio 2021.
Questo video è disponibile solo in tedesco:
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