Date di versamento delle rendite

Le rendite della cassa di compensazione e della cassa pensione vengono erogate in giorni diversi. Le rendite della cassa pensione vengono pagate il 1° giorno lavorativo del mese, quelle della cassa di compensazione il 3° giorno lavorativo. Importante: se una data di versamento cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento può subire un ritardo di qualche giorno.

Di seguito trovate le date esatte di versamento delle rendite per la cassa di compensazione e per la cassa pensione, ordinate per mese in modo chiaro.

Date di versamento delle rendite della cassa pensione

Il versamento delle rendite della cassa pensione (rendita di vecchiaia, rendita AI o rendita per superstiti) avviene il 1° giorno lavorativo del mese. Le rendite vengono versate in anticipo, ossia: le rendite per il mese di gennaio vengono p.es. versate all’inizio del mese di gennaio.

 

MeseData di pagamento
Rendita gennaio 202503.01.2025
Rendita febbraio 202503.02.2025
Rendita marzo 202503.03.2025
Rendita aprile 202501.04.2025
Rendita maggio 202502.05.2025
Rendita giugno 202502.06.2025
Rendita luglio 202501.07.2025
Rendita agosto 202504.08.2025
Rendita settembre 202501.09.2025
Rendita ottobre 202501.10.2025
Rendita novembre 202503.11.2025
Rendita dicembre 202501.12.2025

Date di versamento delle rendite della cassa di compensazione

Il versamento delle rendite della cassa di compensazione (rendita di vecchiaia AVS, rendita AI o rendita per superstiti) avviene il 3° giorno lavorativo del mese. Le rendite vengono versate in anticipo, ossia: le rendite per il mese di gennaio vengono p.es. versate all’inizio del mese di gennaio.

MeseData di pagamento
Gennaio 202507.01.2025
Febbraio 202505.02.2025
Marzo 202505.03.2025
Aprile 202503.04.2025
Maggio 202506.05.2025
Giugno 202504.06.2025
Luglio 202503.07.2025
Agosto 202506.08.2025
Settembre 202503.09.2025
Ottobre 202503.10.2025
Novembre 202505.11.2025
Dicembre 202503.12.2024

Date di versamento della rendite della cassa pensione

La legge vi impone di segnalarci ogni cambiamento delle condizioni che possa comportare la cessazione, la riduzione o l’aumento delle prestazioni di rendita (art. 31 LPGA). In particolare, si tratta dei casi seguenti:

  • Cambiamento di indirizzo, modifica delle coordinate bancarie, trasferimento del luogo di domicilio all’estero, trasferimento in un istituto
  • Decesso di una persona beneficiaria di una rendita
  • Cambiamenti dello stato civile (matrimonio, vedovanza, divorzio), anche se la situazione è già stata annunciata a un altro ufficio pubblico
  • Interruzione o cessazione dell’istruzione dei figli per i quali vengono erogate prestazioni anche dopo i 18 anni d’età
  • Carcerazione preventiva, esecuzione di pene e misure in Svizzera e all’estero

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