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Le rendite della cassa di compensazione e della cassa pensione vengono erogate in giorni diversi. Le rendite della cassa pensione vengono pagate il 1° giorno lavorativo del mese, quelle della cassa di compensazione il 3° giorno lavorativo. Importante: se una data di versamento cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento può subire un ritardo di qualche giorno.
Di seguito trovate le date esatte di versamento delle rendite per la cassa di compensazione e per la cassa pensione, ordinate per mese in modo chiaro.
Il versamento delle rendite della cassa pensione (rendita di vecchiaia, rendita AI o rendita per superstiti) avviene il 1° giorno lavorativo del mese. Le rendite vengono versate in anticipo, ossia: le rendite per il mese di gennaio vengono p.es. versate all’inizio del mese di gennaio.
Mese | Data di pagamento |
Rendita gennaio 2025 | 03.01.2025 |
Rendita febbraio 2025 | 03.02.2025 |
Rendita marzo 2025 | 03.03.2025 |
Rendita aprile 2025 | 01.04.2025 |
Rendita maggio 2025 | 02.05.2025 |
Rendita giugno 2025 | 02.06.2025 |
Rendita luglio 2025 | 01.07.2025 |
Rendita agosto 2025 | 04.08.2025 |
Rendita settembre 2025 | 01.09.2025 |
Rendita ottobre 2025 | 01.10.2025 |
Rendita novembre 2025 | 03.11.2025 |
Rendita dicembre 2025 | 01.12.2025 |
Il versamento delle rendite della cassa di compensazione (rendita di vecchiaia AVS, rendita AI o rendita per superstiti) avviene il 3° giorno lavorativo del mese. Le rendite vengono versate in anticipo, ossia: le rendite per il mese di gennaio vengono p.es. versate all’inizio del mese di gennaio.
Mese | Data di pagamento |
---|---|
Gennaio 2025 | 07.01.2025 |
Febbraio 2025 | 05.02.2025 |
Marzo 2025 | 05.03.2025 |
Aprile 2025 | 03.04.2025 |
Maggio 2025 | 06.05.2025 |
Giugno 2025 | 04.06.2025 |
Luglio 2025 | 03.07.2025 |
Agosto 2025 | 06.08.2025 |
Settembre 2025 | 03.09.2025 |
Ottobre 2025 | 03.10.2025 |
Novembre 2025 | 05.11.2025 |
Dicembre 2025 | 03.12.2024 |
La legge vi impone di segnalarci ogni cambiamento delle condizioni che possa comportare la cessazione, la riduzione o l’aumento delle prestazioni di rendita (art. 31 LPGA). In particolare, si tratta dei casi seguenti:
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