Indennità di assistenza
I vostri collaboratori hanno diritto a un congedo di assistenza retribuito di 14 settimane se devono interrompere l’attività lavorativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute. L’indennità di assistenza è disciplinata attraverso l’IPG (indennità per perdita di guadagno).
Richiesta
Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta, a settimane o ripartendolo in singoli giorni. Ai datori di lavoro è vietato ridurre di conseguenza le vacanze. È possibile modificare la ripartizione anche in un secondo momento. In caso di mancato accordo sulla ripartizione, verranno assegnate 49 indennità giornaliere a ogni genitore. Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione, la cassa di compensazione competente è quella che eroga il primo giorno di congedo indennizzato.
Quando sussiste il diritto?
Il diritto all’indennità sussiste se la persona richiedente è
- madre o padre di un figlio minorenne con gravi problemi di salute ed è
- obbligatoriamente assicurata all’AVS ai sensi della legge sull’AVS.
Richiesta per l’indennità di assistenza – informazioni importanti per i datori di lavoro
- La persona richiedente compila i punti da 1 a 5 sul modulo di richiesta, quindi fa compilare il punto 10 dal medico curante, allega la documentazione necessaria menzionata nel modulo e ve la inoltra.
- Completate i dati del datore di lavoro ai punti 6 e 7.
- Al punto 8 indicate, d’accordo con la persona richiedente, la modalità di versamento dell’indennità di assistenza. Successivamente sottoscrivete entrambi il modulo di richiesta al punto 9.
- Inviate quindi il modulo di richiesta, inclusa tutta la documentazione da allegare in esso menzionata, semplicemente online tramite il portale clienti (Login connect) o al seguente indirizzo:
Cassa di compensazione GastroSocial | Team Indennità giornaliere | Casella postale| 5001 Aarau
taggelder@gastrosocial.ch
Per la fine di ogni mese il datore di lavoro comunica i giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo del diritto all’indennità.
La richiesta d’indennità di assistenza deve essere nuovamente inoltrata per ogni mese. Per i mesi successivi utilizzate il modulo «Richiesta successiva d’indennità di assistenza»:
Versamento
Quali deduzioni si applicano all’indennità di assistenza?
L’indennità di assistenza rappresenta una sostituzione del salario soggetta a obbligo di contribuzione alla quale devono essere applicate tutte le deduzioni dell’assicurazione sociale, con esclusione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni.
Come viene erogata l’indennità di assistenza?
L’indennità di assistenza è versata dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione GastroSocial.
In caso di versamento diretto alla persona richiedente, la cassa di compensazione deduce i contributi AVS/AI/IPG/AD ed eventualmente l’imposta alla fonte. I contributi per la previdenza professionale (LPP) e altre assicurazioni, quali p.es. l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, restano tuttavia di competenza del datore di lavoro.
In caso di rapporto di lavoro tuttora in essere consigliamo un versamento al datore di lavoro, in modo che non gli possa sfuggire alcun contributo.
Informazioni per i lavoratori indipendenti
Per ricevere un’indennità di assistenza i lavoratori indipendenti devono soddisfare le stesse condizioni dei lavoratori dipendenti.
Come possono richiedere l’indennità di assistenza i lavoratori indipendenti?
In qualità di lavoratori indipendenti compilate il modulo di richiesta in ogni sua parte (ad eccezione del punto 6), dopodiché fate compilare il punto 10 dal medico curante. Inviate quindi il modulo firmato, inclusa tutta la documentazione da allegare in esso menzionata, direttamente alla cassa di compensazione responsabile per la vostra attività lucrativa indipendente.
Alla fine di ogni mese comunicate i giorni di congedo conteggiati. La richiesta d’indennità di assistenza deve essere nuovamente inoltrata per ogni mese. Per i mesi successivi utilizzate il modulo «Richiesta successiva d’indennità di assistenza»:
Come devo procedere se sono contemporaneamente lavoratrice indipendente e dipendente?
In questo caso è competente di norma la cassa di compensazione a cui versate i contributi AVS per l’attività lucrativa indipendente.
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