Nozioni di base AVS
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è un’assicurazione sociale obbligatoria. Insieme all’assicurazione per l’invalidità (AI) e all’indennità per perdita di guadagno (IPG) costituisce il primo dei tre pilastri che formano il sistema della previdenza per la vecchiaia svizzero.
Corrente: AVS 21 – cosa cambia?
Il 25 settembre 2022 la popolazione svizzera ha accettato la riforma AVS 21. La riforma del sistema di rendite mira a garantire la stabilità finanziaria della previdenza per la vecchiaia fino al 2030 e comporta varie modifiche della legge sull’AVS.
Per far fronte ai cambiamenti demografici e assicurare la sostenibilità a lungo termine della previdenza per la vecchiaia in Svizzera, la stabilizzazione dell’AVS prevede quattro misure:
- armonizzazione dell’età di pensionamento (in futuro «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni
- misure compensative per le donne della generazione di transizione
- riscossione più flessibile della rendita nell’AVS
- finanziamento supplementare mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Le quattro misure: che cosa cambia esattamente?
Promemoria – informazioni dettagliate
Nell’attuale promemoria del Centro d’informazione AVS/AI trovate informazioni dettagliate sulle singole misure, nonché rappresentazioni grafiche per una migliore comprensione.
Video esplicativo – informazioni dinamiche
Il video esplicativo del Centro d’informazione AVS/AI illustra le quattro misure sulla base di vari casi personali e quindi di classi di età diverse, fornendo informazioni semplici e sintetiche:
Stima della rendita AVS (calcolo provvisorio)
Il calcolatore online ESCAL vi fornisce una stima non vincolante dell’importo probabile della vostra pensione AVS sulla base della riforma AVS.
Qual è lo scopo dell’AVS?
L’AVS è il ramo più importante del sistema di assicurazioni sociali svizzero.
Lo scopo della rendita AVS è quello di garantire il minimo vitale:
- per i beneficiari di rendite dopo il pensionamento;
- per i superstiti in caso di decesso (rendite per vedovi e orfani).
Chi è assicurato presso l’AVS?
L’AVS è un’assicurazione nazionale, obbligatoria per tutti. In Svizzera, per legge, ogni persona che vive o lavora qui è assicurata nell’AVS e quindi deve versare i contributi. Ciò vale anche per le persone senza attività lucrativa (p.es. studenti, beneficiari di rendite, casalinghe, disoccupati ecc.).
Da quando e per quanto tempo si versano i contributi AVS?
Persone che esercitano un’attività lavorativa
- A partire dal 18° anno d’età: I contributi vengono versati dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 18 anni.
Persone senza attività lucrativa
- A partire dal 21° anno d’età: I contributi vengono versati dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 21 anni. In questo caso i contributi si definiscono in base alle condizioni sociali.
- L’obbligo di contribuzione termina, che si eserciti o meno un’attività lavorativa, al raggiungimento dell’età di riferimento*. Da quel momento in poi si riceve la rendita AVS. In caso di decesso, i familiari hanno diritto a ricevere prestazioni per superstiti.
Pensionamento
- Anticipato: in caso di pensionamento anticipato si continuano a pagare i contributi AVS fino all’età di riferimento*.
- Ordinario: l’obbligo di contribuzione termina non appena si raggiunge l’età di riferimento*.
- Differito: se si lavora oltre l’età di riferimento*, si continuano a pagare i contributi. Le persone che continuano a lavorare anche dopo l’età di riferimento godono di una franchigia di CHF 1’400.– al mese su cui non vengono più conteggiati i contributi AVS/AI/IPG. I contributi sono invece dovuti sul reddito eccedente la franchigia.
Con la riforma dell’AVS 21, ora avete il diritto di scegliere se applicare o meno la franchigia. I dipendenti comunicano la loro scelta al datore di lavoro, i lavoratori indipendenti alla loro cassa di compensazione.
Qui di seguito un esempio semplificato a titolo esplicativo:
la signora Müller percepisce un reddito mensile di CHF 2’000.–. Desidera tuttavia migliorare la sua rendita di vecchiaia, per cui decide di non applicare la franchigia: paga quindi i contributi non solo per la quota eccedente (CHF 600.–) ma per l’intero reddito da attività lucrativa (CHF 2’000.–).

* Nota sull’età di riferimento:
La riforma dell’AVS 21 ha introdotto un’età pensionabile standardizzata (nuova: età di riferimento) di 65 anni per donne e uomini.
- L’età di riferimento per gli uomini è di 65 anni e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età.
- L’età di riferimento per le donne sarà gradualmente aumentata di tre mesi all’anno fino al 2028 e sarà quindi di 64 anni + 3 mesi nel 2025.
Esempio: una donna nata il 16 marzo 1961 avrà diritto alla pensione AVS dal 1° luglio 2025.
A quanto ammontano le deduzioni salariali AVS per quest’anno?
I contributi AVS sono riscossi dalle casse di compensazione insieme a quelli per AI/IPG.
- I lavoratori dipendenti sono soggetti mensilmente a una deduzione del 4.35% dal loro salario lordo AVS per l’AVS (in totale 5.3% per AVS, AI e IPG), con il 5.3% totale composto dal 4.35% per AVS, 0.7% per AI e 0.25% per IPG. I datori di lavoro versano il medesimo importo all’AVS.
- Ai lavoratori indipendenti si applica un tasso di contribuzione AVS dell’8.1% sul reddito imponibile (complessivamente il 10% per AVS, AI e IPG), con il 10% totale composto dall’8.1% per AVS, 1.4% per AI e 0.5% per IPG.
- Per i redditi bassi si applica un tasso di contribuzione AVS/AI/IPG ridotto.
- Le persone che, nell’età di pensionamento AVS, esercitano un’attività lucrativa versano in linea di principio contributi solo sulla parte di reddito superiore a CHF 1’400.– al mese (CHF 16’800.– all’anno). Con la riforma AVS 21 ora è però riconosciuto loro il diritto di scegliere (per esempio per migliorare la rendita di vecchiaia AVS) se applicare la franchigia o meno. I dipendenti comunicano la loro scelta al datore di lavoro, i lavoratori indipendenti alla loro cassa di compensazione.
Da quando e in che modo si percepiscono le prestazioni di vecchiaia AVS?
Il diritto inizia:
Per le donne e gli uomini: il primo giorno del mese successivo a quelle in cui si raggiunge l’età di riferimento*. Chi è nato il 2 agosto, p.es., riceve la rendita AVS dal 1° settembre.
Nell’ambito del 1° pilastro, le prestazioni di vecchiaia sono erogate sempre sotto forma di rendita. Nel 2° pilastro (previdenza professionale), invece, l’avere di vecchiaia può essere riscosso anche sotto forma di capitale. Ulteriori informazioni

* Nota sull’età di riferimento:
La riforma dell’AVS 21 ha introdotto un’età pensionabile standardizzata (nuova: età di riferimento) di 65 anni per donne e uomini.
- L’età di riferimento per gli uomini è di 65 anni e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età.
- L’età di riferimento per le donne sarà gradualmente aumentata di tre mesi all’anno fino al 2028 e sarà quindi di 64 anni + 3 mesi nel 2025.
Esempio: una donna nata il 16 marzo 1961 avrà diritto alla pensione AVS dal 1° luglio 2025.
Da quando si ricevono prestazioni per superstiti dell’AVS?
Le rendite per superstiti dell’AVS hanno lo scopo di proteggere il coniuge e i figli dalle difficoltà finanziarie conseguenti al decesso del coniuge o di un genitore. Vengono versate sotto forma di rendite per superstiti, vedove e orfani.
Rendite per vedove
Le donne sposate il cui marito è deceduto hanno diritto a una rendita per vedove dell’AVS, se al momento della morte del coniuge
- hanno uno o più figli, o
- hanno almeno 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Se si sono sposate più volte gli anni di matrimonio vengono sommati.
Le donne divorziate, il cui ex marito è deceduto, hanno diritto illimitato a una rendita per vedove dell’AVS
- se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni o
- se al momento del divorzio avevano più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni o
- se il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni, dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni.
Le donne divorziate che non soddisfano nessuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita per vedove dell’AVS fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane.
Le partner registrate superstiti ricevono una rendita per vedove dell’AVS se hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Il diritto viene meno non appena il figlio più giovane raggiunge l’età di 18 anni.
Rendite per vedovi
Gli uomini sposati il cui moglie è deceduta hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS se al momento del vedovaggio hanno uno o più figli (di qualsiasi età). Sono considerati figli anche i figli del coniuge deceduto che vivono nella stessa economia domestica e che, a causa della morte del genitore, hanno diritto a una rendita per orfani. Lo stesso vale per i figli in affidamento che finora sono stati accuditi dai coniugi, a condizione che vengano adottati dal coniuge superstite dopo il suo vedovanza.
Il diritto non cessa con la maggiore età del figlio più giovane, ma sussiste oltre il 18º anno di età fintantoché non siano state modificate le basi legali (regolamentazione transitoria dall’11 ottobre 2022).
Gli uomini divorziati, la cui ex moglie è deceduta, hanno diritto illimitato a una rendita per vedove dell’AVS
- se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni o
- se il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni, dopo che il padre divorziato ha compiuto i 45 anni.
Gli uomini divorziati che non soddisfano nessuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita per vedove dell’AVS fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane.
I partner registrati superstiti percepiscono una rendita per vedove dell’AVS finché hanno figli. Il diritto si estingue non appena il figlio più giovane compie 18 anni, a meno che non si applichino disposizioni speciali (p.es. nel caso di una formazione in corso).
I vedovi senza figli e gli uomini divorziati senza figli minorenni non hanno diritto a una rendita per vedovi dell’AVS.
Rendite per orfani
I figli hanno diritto a prestazioni per superstiti dell’AVS se un genitore è deceduto. In caso di decesso di entrambi i genitori, i figli hanno diritto a due rendite per orfani dell’AVS: una per ciascun genitore.
Durata del diritto:
- Il diritto a una rendita per orfani dell’AVS sussiste fino al 18º anno di età.
- Se il figlio è in formazione, il diritto a una rendita per orfani dell’AVS prosegue fino al termine della formazione, tuttavia al massimo fino al 25º anno di età.
Disposizioni speciali:
- Se la moglie della madre muore e il figlio è stato concepito secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione (art. 255a cpv. 1 CC), la moglie della madre è considerata l’altro genitore. In questi casi alla morte della moglie della madre il figlio ha diritto a una rendita per orfani dell’AVS.
- Per gli affiliati vigono disposizioni particolari.
I figli che durante la formazione conseguono un reddito da lavoro lordo annuo superiore alla rendita di vecchiaia AVS annua massima non hanno diritto a una rendita per orfani dell’AVS.