La rendita minima AVS/AI aumenta di CHF 30.–
In occasione della sua seduta del 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2023 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l’indice misto, aumentandole del 2.5%.
Rendita AVS/AI
Contestualmente all’aumento della rendita minima AVS/AI saranno adeguati anche gli importi dell’indennità per perdita di guadagno e allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell’ambito dei contributi. Il Consiglio federale ha adeguato le rendite l’ultima volta nel 2021 fissando la rendita minima AVS/AI a CHF 1’195.–. Dal 1° gennaio 2023 la rendita minima AVS/AI ammonterà a CHF 1’225.–.
AVS (previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) | 2022 | 2023 |
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Rendita di vecchiaia semplice minima/ Rendita d’invalidità | CHF 1‘195.– | CHF 1‘225.– |
Rendita di vecchiaia semplice massima/ Rendita d’invalidità | CHF 2‘390.– | CHF 2‘450.– |
Rendite individuali massime di una coppia di coniugi (due rendite) | CHF 3‘585.– | CHF 3‘675.– |
(importi mensili in caso di durata di contribuzione completa)
Contributi minimi per lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa | 2022 | 2023 |
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Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa
(AVS CHF 422.–, AI CHF 68.–, IPG CHF 24.– = CHF 514.–) | CHF 503.– | CHF 514.– |
AVS/AI facoltativa
(AVS CHF 844.–, AI CHF 136.– = CHF 980.–) | CHF 958.– | CHF 980.– |
(contributi annui)
Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale
L’adeguamento summenzionato della rendita minima AVS/AI ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale obbligatoria. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.
LPP (previdenza professionale obbligatoria) | 2022 | 2023 |
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Soglia d’entrata | CHF 21‘510.– | CHF 22‘050.– |
Deduzione di coordinamento | CHF 25‘095.– | CHF 25‘725.– |
Salario lordo massimo assicurabile | CHF 86‘040.– | CHF 88‘200.– |
Salario minimo assicurato | CHF 3‘585.– | CHF 3‘675.– |
(importi annui)
Pilastro 3a (previdenza vincolata) | 2022 | 2023 |
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Persone che esercitano un’attività lucrativa con cassa pensione | CHF 6‘883.– | CHF 7‘056.– |
Persone che esercitano un’attività lucrativa senza cassa pensione max. 20% del reddito netto da attività lucrativa, al massimo | CHF 34‘416.– | CHF 35‘280.– |
(importi annui)
Adeguamento degli importi delle indennità per perdita di guadagno
Nell’ambito delle indennità per perdita di guadagno (IPG) l’importo massimo dell’indennità passerà a CHF 275.– (attualmente 245.–).
Adeguamenti nell’ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie
Nell’ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie sarà adeguato l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale.
Prestazioni complementari per il fabbisogno generale vitale | 2022 | 2023 |
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per le persone sole | CHF 19‘610.– | CHF 20‘100.– |
per le coppie sposate | CHF 29‘415.– | CHF 30‘150.– |
per i figli di età inferiore agli 11 anni | CHF 7‘200.– | CHF 7‘380.– |
per i figli di età superiore agli 11 anni | CHF 10‘260.– | CHF 10‘515.– |
(importi annui)
Al momento alle Camere federali sono pendenti tre mozioni che chiedono di adeguare interamente al rincaro le rendite AVS/AI, le prestazioni complementari e le prestazioni transitorie. Queste mozioni, che prevedono anche di ridurre la soglia di inflazione per un adeguamento annuo delle rendite, devono ancora essere trattate dalle commissioni competenti delle Camere. Se esse saranno accolte nella sessione invernale, le necessarie modifiche di legge per l’ulteriore aumento delle prestazioni summenzionate potrebbero essere attuate con procedura d’urgenza presumibilmente nella sessione primaverile 2023 e le prestazioni potrebbero essere versate retroattivamente dal 1° gennaio 2023.
Potete trovare informazioni dettagliate nel comunicato stampa dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 12 ottobre 2022.