Nozioni di base indennità per perdita di guadagno

L’indennità per perdita di guadagno (IPG) esiste dal 1953 ed è obbligatoria. Insieme all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e all’assicurazione per l’invalidità (AI) costituisce il 1° pilastro del sistema previdenziale svizzero composto da 3 pilastri.

Qual è lo scopo dell’IPG?

L’indennità per perdita di guadagno disciplina le indennità per le persone che prestano servizio nell’esercito, nel servizio civile, nella protezione civile, per i partecipanti ai corsi federali per quadri di «Gioventù+Sport» oppure ai corsi per monitori di giovani tiratori. Anche l’indennità di maternità e di paternità e l’indennità di assistenza è finanziata dall’IPG. Le indennità IPG servono a coprire una parte delle perdite di guadagno temporanee.

A quanto ammontano le deduzioni salariali?

I contributi IPG sono riscossi dalle casse di compensazione insieme a quelli per l’AVS/AI. Dal salario lordo dei dipendenti viene dedotto mensilmente lo 0.25% (complessivamente il 5.3% per AVS, AI e IPG). I datori di lavoro versano lo stesso importo all’IPG. Dal reddito imponibile degli indipendenti viene richiesto lo 0.5% come contributo IPG (complessivamente il 10% per AVS, AI e IPG). Per le persone senza attività lucrativa i contributi sono calcolati sulla base della sostanza.

Persone che prestano servizio – Ammontare dell’indennità

Tutte le persone che prestano servizio ricevono un’indennità di base, a prescindere dal loro stato civile e dall’attività lavorativa che svolgono.

I figli o gli affiliati di coloro che prestano servizio hanno diritto anche a un assegno per figli. Gli indipendenti ricevono eventualmente degli assegni per l'azienda.

L’indennità per perdita di guadagno è determinata in base al reddito conseguito prima del servizio per il quale sono stati versati contributi AVS/AI/IPG. Gli importi esatti per il servizio militare, il servizio civile e la protezione civile sono visualizzabili sul nostro promemoria «Indennità per perdita di guadagno IPG (Importi)».

Maternità/Paternità – Ammontare dell’indennità

Indennità di maternità

L’indennità prevista dalla legge durante il congedo di maternità è pari all’80% del reddito medio percepito dalla madre immediatamente prima della nascita del figlio (al massimo tuttavia CHF 220.– al giorno). Il diritto inizia il giorno della nascita del figlio e termina al più tardi dopo 98 giorni (eccezione: Canton Ginevra). Il Canton Ginevra concede alle madri prestazioni più estese. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del cantone (in francese):


Le domande più frequenti sull’indennità di maternità

Il video è disponibile solo in tedesco/francese.

Indennità di paternità

Come per il congedo di maternità, l’indennità è pari all’80% del reddito medio percepito prima della nascita del figlio, al massimo però pari a CHF 220.– al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di CHF 3’080.–. Il congedo paternità può essere utilizzato in un’unica soluzione o suddividendolo in singoli giorni. Ai datori di lavoro è vietato ridurre di conseguenza le vacanze.

Congedo di assistenza indennizzato – Ammontare dell’indennità

I genitori che devono interrompere l’attività lavorativa per assistere un figlio minorenne con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza retribuito. Vengono versate al massimo 14 settimane (98 giorni).

L’indennità di assistenza viene corrisposta come indennità giornaliera e ammonta all’80% del salario soggetto all’AVS che i genitori percepivano immediatamente prima di usufruire dei giorni di congedo (benché al massimo CHF 220.– al giorno). Se si desidera ripartire l’indennità giornaliera, la cassa di compensazione calcola separatamente l’indennità giornaliera spettante a ciascun genitore. Il diritto inizia il giorno in cui è stata interrotta l’attività lucrativa e termina dopo 98 giorni, e comunque al più tardi dopo 18 mesi.

Cosa succede se si ricevono indennità giornaliere a titolo complementare?

Se vengono percepite indennità giornaliere (assicurazione infortuni, malattia, disoccupazione, invalidità o militare) e queste superano l’importo massimo di CHF 220.– al giorno, l’ammontare dell’indennità di assistenza viene equiparato all’importo delle indennità giornaliere – non avviene perciò alcuna riduzione delle prestazioni.

Informazioni dettagliate sui temi relativi all’IPG

Documenti e Links