Indennità di assistenza

Un figlio gravemente malato o che subisce un infortunio serio costituisce un onere immenso per i genitori. L’indennità di assistenza vuole rendere più conciliabili l’attività lavorativa e l’assistenza: i genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lavorativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a 14 settimane di congedo retribuito.

Diritto

Quando sussiste il diritto?

Ricevete un’indennità di assistenza se siete la madre o il padre di un figlio minorenne con gravi problemi di salute e dovete interrompere la vostra attività lavorativa per assisterlo.

Inoltre, ai sensi della legge sull’AVS avete un’assicurazione obbligatoria all’AVS e soddisfate uno dei seguenti criteri all’inizio del diritto:

  • Esercitate un’attività lucrativa dipendente.
  • Esercitate un’attività lucrativa indipendente.
  • Lavorate nell’azienda del partner (coniuge o partner registrato) o della famiglia e percepite un salario.
  • Non svolgete un’attività lucrativa e ricevete un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  • Non potete svolgere un’attività lavorativa per malattia, infortunio o invalidità e ricevete quindi da un’assicurazione sociale o privata indennità giornaliere calcolate sulla base di un salario precedente.
  • Disponete di un rapporto di lavoro valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del pagamento del salario o a indennità giornaliere.

Quali regole valgono per patrigni, matrigne e genitori affilianti?

Quando mio figlio è considerato avere gravi problemi di salute?

La condizione per ricevere un’indennità di assistenza è un grave problema di salute del vostro figlio minorenne (cioè di età inferiore ai 18 anni). Sussistono gravi problemi di salute se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

  • cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
  • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o che si aggraverà nel tempo, oppure del decesso;
  • bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;
  • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

Quando inizia e quando termina il diritto all’indennità?

Non appena siano soddisfatte tutte le condizioni indicate, inizia il diritto al congedo di assistenza di 14 settimane ovvero alle 98 indennità giornaliere. È possibile usufruirne entro 18 mesi (termine quadro). Il termine quadro inizia il giorno in cui il primo genitore riceve un’indennità giornaliera (ossia il giorno in cui l’attività lucrativa viene interrotta per assistere il figlio con gravi problemi di salute).

Il diritto termina se sono state riscosse le 98 indennità giornaliere, e comunque al più tardi allo scadere del termine quadro di 18 mesi. Il diritto si estingue prima se il figlio non ha più gravi problemi di salute o decede, ma non termina anticipatamente se il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro.

In che modo è possibile beneficiare del congedo di assistenza?

  • Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta, a settimane o in singoli giorni.
  • I genitori possono ripartirsi liberamente il congedo tra loro. In caso di mancato accordo riguardo alla ripartizione, a ciascuno dei due genitori viene concessa una metà del congedo.
  • Se entrambi i genitori decidono di usufruire del congedo nello stesso giorno, ognuno di essi riceve un’indennità di assistenza per quel giorno.

Richiesta

  • Ogni genitore compila una richiesta per l’intera durata del diritto alla prestazione.
  • Al momento dell’annuncio devono essere fornite anche informazioni sull’altro genitore, compresa l’eventuale decisione di ripartirsi il congedo.

Inoltro

Procedura per i dipendenti

Consegnate la richiesta e tutti gli allegati necessari al vostro datore di lavoro. Quest’ultimo inoltra la richiesta alla cassa di compensazione comunicando, con la richiesta successiva mensile, quanti giorni di congedo avete utilizzato e quale importo salariale vi ha versato durante il periodo del diritto all’indennità.

Più di un datore di lavoro

Utilizzate il foglio complementare alla richiesta d’indennità di assistenza se lavorate per più datori di lavoro. Fate compilare un foglio complementare a ogni ulteriore datore di lavoro. I fogli complementari firmati vanno inoltrati alla cassa di compensazione insieme alla richiesta. L’indennità di assistenza non può essere richiesta più di una volta.

Procedura per le persone disoccupate e che non esercitano un’attività lucrativa

Le persone disoccupate e che non esercitano un’attività lucrativa inoltrano la loro richiesta alla cassa di compensazione cantonale del loro luogo di domicilio. Con la richiesta successiva mensile informate inoltre la cassa di compensazione di quanti giorni di congedo avete utilizzato.

Procedura per chi lavora contemporaneamente come indipendente e occupato

Come regola di base, in questo caso inoltrate la richiesta alla cassa di compensazione a cui versate i contributi per l’attività lucrativa indipendente.

Quali documenti vanno allegati alla richiesta?

  • copia dei conteggi dell’indennità giornaliera di disoccupazione (se non svolgete un’attività lucrativa)
  • copia dei conteggi dell’indennità giornaliera di malattia o contro gli infortuni dall’inizio dell’incapacità lavorativa (in caso di incapacità lavorativa)
  • foglio complementare alla richiesta d’indennità di assistenza (se lavorate per più datori di lavoro)
  • richiesta di pagamento dell’indennità di assistenza a terzi in originale (modulo)