Indennità di assistenza

Un figlio gravemente malato o che subisce un serio infortunio costituisce un onere immenso per i genitori. L’indennità di assistenza dovrebbe permettere di conciliare meglio l’attività lavorativa con l’accudimento: i genitori che devono interrompere o ridurre l’attività lavorativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a 14 settimane di congedo retribuito.

Diritto

Quando sussiste il diritto?

Ricevete un’indennità di assistenza se siete madre o padre di un figlio minorenne con gravi problemi di salute e dovete interrompere la vostra attività lavorativa per assisterlo.

Inoltre, ai sensi della legge sull’AVS disponete di un’assicurazione obbligatoria all’AVS e all’inizio del diritto soddisfate uno dei seguenti criteri:

  • siete dipendenti;
  • esercitate un’attività lucrativa indipendente;
  • lavorate nell’azienda del partner (coniuge o partner registrato) o della famiglia e percepite un salario;
  • non svolgete alcuna attività lucrativa e ricevete un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  • non potete svolgere alcuna attività lavorativa per malattia, infortunio o invalidità e ricevete quindi da un’assicurazione sociale o privata indennità giornaliere calcolate sulla base di un salario precedente;
  • vi trovate in un rapporto di lavoro valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del pagamento del salario o a indennità giornaliere.

Patrigni, matrigne e genitori affilianti hanno diritto all’indennità di assistenza?

Quando mio figlio è considerato avere gravi problemi di salute?

La condizione per ricevere un’indennità di assistenza è un grave problema di salute del vostro figlio minorenne (cioè di età inferiore ai 18 anni). Sussistono gravi problemi di salute se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

  • si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
  • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o che si aggraverà nel tempo, oppure del decesso;
  • sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;
  • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

Una disabilità o un’infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza se lo stato di salute del figlio disabile è stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia se le condizioni summenzionate sono adempiute.

Lievi malattie o postumi di infortuni o problemi di grado medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p.es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto al congedo di assistenza.

Quando inizia e quando termina il diritto all’indennità?

Il diritto al congedo di assistenza di 14 settimane, ovvero alle 98 indennità giornaliere, inizia non appena vengono soddisfatte tutte le condizioni sopra indicate. È possibile usufruirne entro 18 mesi (termine quadro). Il termine quadro ha inizio il giorno in cui il primo genitore riscuote un’indennità giornaliera, ossia il giorno in cui l’attività lucrativa viene interrotta per assistere il figlio con gravi problemi di salute.

Il diritto termina se sono state riscosse le 98 indennità giornaliere e comunque al più tardi allo scadere del termine quadro di 18 mesi. Il diritto si estingue prima se il figlio non ha più gravi problemi di salute o decede, ma non termina anticipatamente se il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro.

In che modo è possibile beneficiare del congedo di assistenza?

Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta, a settimane o ripartendolo in singoli giorni. Ai datori di lavoro è vietato ridurre di conseguenza le vacanze.

I genitori possono ripartirsi il congedo liberamente tra loro. È possibile modificare la ripartizione anche in un secondo momento. In caso di mancato accordo sulla ripartizione, verranno assegnate 49 indennità giornaliere a ogni genitore.

Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione, la cassa di compensazione competente è quella che eroga il primo giorno di congedo indennizzato.

Se entrambi i genitori decidono di usufruire del congedo nello stesso giorno, ognuno di essi riceve un’indennità di assistenza per quel giorno.

Richiesta

  • Compilate i punti da 1 a 5 sul modulo di richiesta, quindi fate compilare il punto 10 dal medico curante.

Inoltro

Procedura per i dipendenti

  • Raccogliete la documentazione necessaria menzionata nel modulo.
  • Inoltrate il modulo al vostro datore di lavoro affinché completi i punti 6 e 7.
  • Al punto 8 indicate, d’accordo con il vostro datore di lavoro, la modalità di versamento dell’indennità di assistenza. Successivamente sottoscrivete entrambi il modulo di richiesta al punto 9.
  • Il datore di lavoro invia quindi il modulo di richiesta, inclusa tutta la documentazione da allegare in esso menzionata, a:

Cassa di compensazione GastroSocial | Team Indennità giornaliere | Casella postale | 5001 Aarau
taggelder@gastrosocial.ch

Per la fine di ogni mese il datore di lavoro comunica i giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo del diritto all’indennità. La richiesta d’indennità di assistenza deve essere nuovamente inoltrata per ogni mese. Per i mesi successivi, il datore di lavoro deve utilizzare il modulo «Richiesta successiva d’indennità di assistenza».

Più di un datore di lavoro

L’indennità di assistenza non può essere richiesta più di una volta.

Nel modulo di richiesta vanno riportati tutti i datori di lavoro. A partire dal 2° datore di lavoro, per ogni ulteriore datore di lavoro occorre compilare un «Foglio complementare alla richiesta d’indennità di assistenza». I fogli complementari firmati vanno inoltrati a una cassa di compensazione insieme alla richiesta.

Procedura per le persone disoccupate e senza attività lucrativa

Le persone disoccupate e che non esercitano un’attività lucrativa inoltrano la loro richiesta alla cassa di compensazione cantonale del loro luogo di domicilio. Alla fine di ogni mese comunicate i giorni di congedo di cui avete fruito. La richiesta d’indennità di assistenza deve essere nuovamente inoltrata per ogni mese. Per i mesi successivi utilizzate il modulo «Richiesta successiva d’indennità di assistenza».

Come procedere se si lavora simultaneamente come indipendente e dipendente?

In questo caso è competente di norma la cassa di compensazione a cui versate i contributi AVS per l’attività lucrativa indipendente.