Date di versamento delle rendite

Le rendite della cassa di compensazione e della cassa pensione vengono erogate in giorni diversi. Le rendite della cassa pensione vengono pagate il 1° giorno lavorativo del mese, quelle della cassa di compensazione il 3° giorno lavorativo. Importante: se una data di versamento cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento può subire un ritardo di qualche giorno.

Di seguito trovate le date esatte di versamento delle rendite per la cassa di compensazione e per la cassa pensione, ordinate per mese in modo chiaro.

Date di versamento delle rendite della cassa pensione

Il versamento delle rendite della cassa pensione (rendita di vecchiaia, rendita AI o rendita per superstiti) avviene il 1° giorno lavorativo del mese. Le rendite vengono versate in anticipo, ossia: le rendite per il mese di gennaio vengono p.es. versate all’inizio del mese di gennaio.

MeseData di pagamento
Rendita gennaio 202605.01.2026
Rendita febbraio 202602.02.2026
Rendita marzo 202602.03.2026
Rendita aprile 202601.04.2026
Rendita maggio 202604.05.2026
Rendita giugno 202601.06.2026
Rendita luglio 202601.07.2026
Rendita agosto 202603.08.2026
Rendita settembre 202601.09.2026
Rendita ottobre 202601.10.2026
Rendita novembre 202602.11.2026
Rendita dicembre 202601.12.2026

Date di versamento delle rendite della cassa di compensazione

Il versamento delle rendite della cassa di compensazione (rendita di vecchiaia AVS, rendita AI o rendita per superstiti) avviene il 3° giorno lavorativo del mese. Le rendite vengono versate in anticipo, ossia: le rendite per il mese di gennaio vengono p.es. versate all’inizio del mese di gennaio.

MeseData di pagamento
Gennaio 202607.01.2026
Febbraio 202604.02.2026
Marzo 202604.03.2026
Aprile 202607.04.2026
Maggio 202606.05.2026
Giugno 202603.06.2026
Luglio 202603.07.2026
Agosto 202605.08.2026
Settembre 202603.09.2026
Ottobre 202605.10.2026
Novembre 202604.11.2026
Dicembre 202603.12.2026

Date di versamento della rendite della cassa pensione

La legge vi impone di segnalarci ogni cambiamento delle condizioni che possa comportare la cessazione, la riduzione o l’aumento delle prestazioni di rendita (art. 31 LPGA). In particolare, si tratta dei casi seguenti:

  • Cambiamento di indirizzo, modifica delle coordinate bancarie, trasferimento del luogo di domicilio all’estero, trasferimento in un istituto
  • Decesso di una persona beneficiaria di una rendita
  • Cambiamenti dello stato civile (matrimonio, vedovanza, divorzio), anche se la situazione è già stata annunciata a un altro ufficio pubblico
  • Interruzione o cessazione dell’istruzione dei figli per i quali vengono erogate prestazioni anche dopo i 18 anni d’età
  • Carcerazione preventiva, esecuzione di pene e misure in Svizzera e all’estero

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Gaston