Contributi d’acconto AVS

I contributi d’acconto sono pagamenti anticipati che un'azienda o una persona deve versare alla cassa di compensazione. Si basano spesso su una stima dei contributi e vengono successivamente confrontati con i contributi effettivi.

Desidero modificare il contributo d’acconto

Per datori di lavoro

Segnalateci per iscritto eventuali variazioni significative della massa salariale annua (del 10% o più) affinché possiamo adeguare i vostri contributi d’acconto. Ciò andrà anche a vostro vantaggio, perché la massa salariale specificata corrisponderà alle vostre effettive condizioni aziendali. I contributi d’acconto sono contributi provvisori basati sull’ammontare della massa salariale prevista. Noi procediamo poi al calcolo dei contributi definitivi sulla base della notifica dei salari AVS e redigiamo per voi un conteggio dettagliato. I contributi d’acconto vi vengono addebitati a cadenza trimestrale.

Le aziende con una massa salariale annua superiore a CHF 200’000.– devono versare alla cassa di compensazione i loro contributi d’acconto a cadenza mensile.

Per lavoratori indipendenti

Segnalateci per iscritto eventuali variazioni del vostro reddito da attività lucrativa indipendente del +/– 25%. La notifica deve avvenire entro 12 mesi dalla fine dell’anno contributivo. Sulla base di questa documentazione provvederemo a stabilire i nuovi contributi d’acconto e vi invieremo la relativa comunicazione di rettifica.

Se i contributi d’acconto fossero inferiori del 25% o più ai contributi effettivamente dovuti, saranno riscossi degli interessi di mora previsti dalla legge.

Per persone senza attività lucrativa

Segnalateci per iscritto eventuali variazioni del +/– 25% della vostra sostanza soggetta a obbligo di contribuzione (patrimonio netto e reddito da rendita capitalizzato). La notifica deve avvenire entro 12 mesi dalla fine dell’anno contributivo. Sulla base di questa documentazione provvederemo a stabilire i nuovi contributi d’acconto e vi invieremo la relativa comunicazione di rettifica.

Se i contributi d’acconto fossero inferiori del 25% o più ai contributi effettivamente dovuti, saranno riscossi degli interessi di mora previsti dalla legge.