Temporanea chiusura volontaria della struttura

In caso di temporanea chiusura volontaria della struttura non ordinata dal Consiglio federale e neppure dalle autorità non sussiste alcun diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona. Non sussiste inoltre alcun diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona se p.es. un medico raccomanda di chiudere una struttura o di sospendere temporaneamente l’attività per mancanza di prospettive di successo.

Assenze di collaboratori a causa di isolamento o quarantena

Le strutture che chiudono temporaneamente perché i collaboratori in posizioni chiave si trovano in quarantena o isolamento e non possono essere sostituiti da altri collaboratori hanno di regola diritto all’indennità per lavoro ridotto anche per i collaboratori che non si trovano in quarantena o isolamento, a condizione che non siano generalmente esclusi dall’indennità per lavoro ridotto.

Per i lavoratori indipendenti (senza Sagl/SA)), per le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) nonché per i coniugi che collaborano nell’azienda di lavoratori indipendenti e di persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro è possibile versare un’indennità per perdita di guadagno Corona solo se sussiste una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30% riconducibile a una conseguenza diretta dei provvedimenti adottati dalle autorità.

Se una struttura chiude temporaneamente perché p.es. non c’è più personale disponibile o per proteggere le proprie liquidità, non vi sono alla base provvedimenti adottati dalle autorità e quindi per il periodo della chiusura non sussiste alcun diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona.