«Posso ricevere la mia rendita di GastroSocial anche all’estero?»
Molte delle nostre persone assicurate accarezzano l’idea di vivere all’estero dopo il pensionamento oppure in un’altra fase della loro vita. Che conseguenze ha però questa scelta sul versamento della loro rendita se non vivono più in Svizzera? Se le loro prestazioni in rendite o capitale continueranno a essere versate dipende da vari fattori: dal tipo di prestazione, dal Paese in cui vivono, dalla loro nazionalità e dalle disposizioni del diritto fiscale. Nella presente guida scoprirete di cosa occorre tener conto in caso di versamento all’estero di prestazioni in rendite e capitale del 1° e 2° pilastro.

1. Versamento delle rendite del 1° pilastro (AVS/AI) con luogo di domicilio all’estero
Rendite AVS: diritto all’estero
Quali rendite del 1° pilastro possono essere versate all’estero?
A determinate condizioni è possibile percepire anche all’estero la rendita di vecchiaia, la rendita d’invalidità e la rendita per superstiti (rendite per vedove e vedovi, rendite per orfani).
Percepisco una rendita AVS. Ne ho diritto anche all’estero?
Il diritto al versamento delle rendite per chi percepisce una rendita AVS e desidera trasferire all’estero il proprio luogo di domicilio dipende innazitutto dalla cittadinanza della persona interessata:
Cittadini e cittadine svizzeri/e
I cittadini e le cittadine svizzeri/e mantengono il proprio diritto alla rendita AVS in caso di luogo di domicilio all’estero anche al di fuori dell’UE o dell’AELS.
Cittadini e cittadine UE
I cittadini e le cittadine UE mantengono il proprio diritto alla rendita AVS in caso di luogo di domicilio all’estero anche al di fuori dell’UE.
Cittadini e cittadine AELS
I cittadini e le cittadine AELS mantengono il proprio diritto alla rendita AVS in caso di luogo di domicilio all’estero anche al di fuori dell’AELS.
Cittadini e cittadine di un Paese con convenzioni di sicurezza sociale
I cittadini e le cittadine di un Paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale mantengono il loro diritto alla rendita AVS in caso di luogo di domicilio all’estero.
Cittadini e cittadine di un Paese senza convenzioni di sicurezza sociale
- I cittadini e le cittadine di un Paese con cui la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale perdono il loro diritto alla rendita AVS in caso di luogo di domicilio all’estero.
- In linea di principio è possibile richiedere il rimborso dei contributi. In tal caso le rendite già percepite vengono detratte dall’importo oggetto di rimborso. In caso di ulteriori domande sul rimborso dei contributi rivolgetevi direttamente alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) a Ginevra.
Eccezione per le rendite per superstiti
Eccezione per coloro che percepiscono rendite per superstiti: se la persona deceduta possedeva la cittadinanza svizzera o era cittadina/o di un Paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale, il diritto alla rendita viene mantenuto anche all’estero.
Importante:
Per ottenere i pagamenti all’estero occorre notificare la propria partenza alla competente cassa di compensazione cantonale o alla cassa di compensazione dell’associazione. Quest’ultima trasmetterà i documenti relativi alla vostra rendita alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) a Ginevra, la quale si occuperà poi dei pagamenti. È possibile scegliere liberamente il proprio indirizzo di pagamento nonché disporre trasferimenti sia all’interno della Svizzera che all’estero. Le prestazioni AVS vengono solitamente erogate nella valuta nazionale del vostro indirizzo di pagamento.
Più avanti alla sezione «Rendite AVS/AI: versamento» spieghiamo come funziona esattamente il versamento.
Rendite AI: diritto all’estero
Il diritto al versamento delle rendite di chi percepisce una rendita AI e desidera trasferire il proprio luogo di domicilio all’estero dipende da vari fattori:
- Grado d’invalidità
- Cittadinanza
- Futuro Paese di domicilio
Percepisco una rendita AI e ho un grado d’invalidità compreso tra il 40 e il 49%. Ne ho diritto anche all’estero?
Il diritto alla rendita d’invalidità all’estero con un grado d’invalidità compreso tra il 40% e il 49% dipende dalla cittadinanza e dal Paese di domicilio della persona interessata:
Cittadini e cittadine svizzeri/e
- I cittadini e le cittadine svizzeri/e con luogo di domicilio in uno Stato dell’UE o dell’AELS mantengono il proprio diritto alla rendita AI.
- I cittadini e le cittadine svizzeri/e con luogo di domicilio fuori dall’UE o dall’AELS perdono il loro diritto alla rendita AI.
Cittadini e cittadine UE
- I cittadini e le cittadine UE con luogo di domicilio in un Paese dell’UE mantengono il loro diritto alla rendita AI.
- I cittadini e le cittadine UE con luogo di domicilio fuori dall’UE perdono il loro diritto alla rendita AI.
Cittadini e cittadine AELS
- I cittadini e le cittadine AELS con luogo di domicilio in un Paese dell’AELS mantengono il loro diritto alla rendita AI.
- I cittadini e le cittadine AELS con luogo di domicilio fuori dall’AELS perdono il loro diritto alla rendita AI.
Cittadini e cittadine di un Paese con convenzioni di sicurezza sociale
I cittadini e le cittadine di un Paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale, mantengono il loro diritto alla rendita AI in caso di luogo di domicilio all’estero.
Cittadini e cittadine di un Paese senza convenzioni di sicurezza sociale
I cittadini e le cittadine di un Paese con cui la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale perdono il loro diritto alla rendita AI in caso di luogo di domicilio all’estero.
Percepisco una rendita AI e ho un grado d’invalidità compreso tra il 50 e il 100%. Ne ho diritto anche all’estero?
Il diritto alla rendita d’invalidità all’estero con un grado d’invalidità del 50% o più dipende dalla cittadinanza ed è garantito a prescindere dal Paese di domicilio della persona interessata:
- I cittadini e le cittadine svizzeri/e, i cittadini e le cittadine UE/AELS nonché i cittadini e le cittadine di un Paese con convenzione di sicurezza sociale mantengono il loro diritto alla rendita AI indipendentemente dal luogo di domicilio.
- Le persone senza cittadinanza svizzera, di un Paese dell’UE o dell’AELS o di un Paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale hanno diritto alla rendita AI solo se il loro luogo di domicilio è in Svizzera.
Prestazioni complementari non esportabili
Percepisco prestazioni complementari. Ne ho diritto anche all’estero?
Chi percepisce prestazioni complementari all’AVS o AI perde questo diritto nel momento in cui trasferisce all’estero il proprio luogo di domicilio. Le prestazioni complementari vengono erogate solo a chi vive in Svizzera.
Percepisco un assegno per grandi invalidi. Ne ho diritto anche all’estero?
Chi percepisce un assegno per grandi invalidi o contributi alle spese nell’ambito di prestazioni complementari – p.es. per ausili quali apparecchi acustici o sedia a rotelle – perde il proprio diritto nel momento in cui trasferisce il luogo di domicilio all’estero. Gli assegni per grandi invalidi vengono corrisposti solo a chi vive in Svizzera.
Documenti importanti & contatti
- Opuscolo AVS: «Lasciare la Svizzera» (indirizzi e siti web a pag. 45 – 48)
- Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero UAIE
Rendite AVS/AI – versamento all’estero
Cosa devo fare per percepire la mia rendita AVS o AI all’estero?
Importante: GastroSocial non versa rendite AVS o AI all’estero. Se trasferite il vostro luogo di domicilio all’estero, da quel momento il versamento delle rendite all’estero compete alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di Ginevra.
Come avviene il versamento della mia rendita AVS o AI all’estero?
- Comunicateci per tempo il cambiamento del vostro luogo di domicilio: renten@gastrosocial.ch
- Affinché la vostra rendita AVS o AI possa essere versata all’estero, dovete soddisfare specifici presupposti del diritto, che la Cassa di compensazione GastroSocial verifica per ogni singolo caso.
- Se tutti i presupposti sono soddisfatti, la Cassa di compensazione GastroSocial avvia un cosiddetto «cambio di cassa» e trasferisce il dossier relativo alla vostra rendita alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) a Ginevra. Questa Cassa è competente per i versamenti delle rendite del 1° pilastro all’estero.
- Dopo il cambio di cassa la vostra rendita AVS o AI vi sarà versata direttamente dalla CSC sul conto da voi indicato.
- È possibile scegliere liberamente il proprio indirizzo di pagamento nonché disporre trasferimenti sia all’interno della Svizzera che all’estero. Le prestazioni AVS vengono solitamente erogate nella valuta nazionale del vostro indirizzo di pagamento.
Imposte sulle rendite AVS/AI all’estero
Quali disposizioni fiscali si applicano all’imposizione delle rendite AVS/AI all’estero?
La rendita AVS o AI percepita all’estero viene di regola versata senza deduzione dell’imposta svizzera alla fonte e quindi percepite l’importo intero. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) stipulate tra la Svizzera e molti altri Paesi consentono di evitare le doppie imposizioni. Queste convenzioni stabiliscono anche quale Paese può tassare la vostra rendita e in che modo (per esempio come reddito o imposta alla fonte).
Poiché le disposizioni fiscali possono variare da Paese a Paese, consigliamo di informarsi presso la Cassa svizzera di compensazione (CSC) e presso l’autorità fiscale del Paese di domicilio, al fine di fare chiarezza sulla propria situazione personale.
2. Versamento delle rendite e del capitale del 2° pilastro (cassa pensione) con luogo di domicilio all’estero
Prestazioni della cassa pensione: diritto all’estero
Posso ricevere la mia rendita dalla Cassa pensione GastroSocial anche all’estero?
Sì, la Cassa pensione GastroSocial versa all’estero sia le rendite (di vecchiaia, d’invalidità e per superstiti) che le prestazioni in capitale della cassa pensione.
Posso percepire il mio avere della cassa pensione sotto forma di capitale se mi trasferisco all’estero?
Sì, in caso di trasferimento all’estero è possibile percepire il proprio avere della cassa pensione sotto forma di capitale – a seconda del Paese di destinazione e dell’età valgono condizioni diverse:
Prima del 60° anno d’età (partenza prima del pensionamento)
Le condizioni per il prelievo di capitale all’estero dipendono dal Paese di destinazione:
Partenza per uno Stato dell’UE o dell’AELS:
- Parte sovraobbligatoria (contributi volontari): di regola può essere corrisposta.
- Parte obbligatoria (secondo la LPP): può essere percepita solo se nel nuovo Paese di domicilio non sussiste alcun sistema di assicurazione sociale paragonabile per la vecchiaia, l’invalidità e il decesso. Questo caso si verifica per lo più solo se in quel Paese non esercitate un’attività lavorativa.
Partenza per un Paese fuori dall’UE/AELS:
In questo caso l’intero avere della cassa pensione (obbligatorio e sovraobbligatorio) può essere percepito sotto forma di capitale.
A partire dal 60° anno d’età (in caso di pensionamento o pensionamento anticipato)
Se percepite il vostro avere di vecchiaia nell’ambito di un pensionamento ordinario o di un pensionamento anticipato, indipendentemente dal Paese di destinazione potete percepire l’intero avere della cassa pensione (obbligatorio e sovraobbligatorio) sotto forma di capitale o, in alternativa, optare per una rendita.
Importante: comunicateci per tempo il vostro cambiamento di domicilio, in modo che possiamo esaminare ed evadere correttamente la vostra richiesta di versamento di capitale: freizuegigkeiten@gastrosocial.ch.
Nota
Qual è la differenza tra l’avere della cassa pensione obbligatorio e sovraobbligatorio e perché è importante per la vostra rendita?
Il vostro avere della cassa pensione è composto da due elementi: la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria. Questa distinzione è importante se p.es. percepite la vostra previdenza sotto forma di capitale o andate in pensione:
1. Avere obbligatorio (minimo LPP)
La parte obbligatoria del vostro avere della cassa pensione è disciplinata dalla legge. Si basa sulla LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).
Volete sapere a quanto ammonta la parte obbligatoria del vostro avere della cassa pensione? Date un’occhiata al vostro certificato di previdenza alla voce «Conto di vecchiaia» nella colonna «Parte LPP», è indicato lì (all’esempio di certificato di previdenza).
2. Avere sovraobbligatorio (previdenza complementare volontaria)
La parte sovraobbligatoria del vostro avere della cassa pensione è costituita dai contributi eccedenti il minimo legale versati da voi o dal vostro datore di lavoro.
Volete sapere a quanto ammonta la parte sovraobbligatoria del vostro avere della cassa pensione? Date un’occhiata al vostro certificato di previdenza alla voce «Conto di vecchiaia»: se sottraete l’importo della colonna «Parte LPP» dall’importo della colonna «Totale», ottenete la parte sovraobbligatoria del vostro avere della cassa pensione (all’esempio di certificato di previdenza).
Prestazioni della cassa pensione: versamento all’estero
Come devo procedere per percepire la mia rendita della cassa pensione all’estero?
I beneficiari di una rendita della Cassa pensione GastroSocial che trasferiscono il proprio luogo di domicilio all’estero, sono pregati di trasmettere i seguenti documenti e informazioni a info@gastrosocial.ch:
- Copia della dichiarazione di partenza (conferma del cambiamento di domicilio con partenza dalla Svizzera)
- Dati relativi all’indirizzo (del vecchio e del nuovo luogo di domicilio)
- Dati relativi al conto, nel caso in cui il conto per il versamento cambi
Avvertenza: in caso di banche estere ci serve il codice IBAN e anche il codice BIC/SWIFT della banca.
Imposte sulle prestazioni della cassa pensione all’estero
Quali regolamentazioni valgono in caso di tassazione delle rendite di vecchiaia e dei versamenti di capitale della previdenza professionale all’estero?
Imposta alla fonte sulle rendite della previdenza professionale
Se percepite una rendita di vecchiaia della previdenza professionale e vivete in un Paese con il quale la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), è dovuta un’imposta alla fonte dell’8% sulla prestazione lorda. Anche le rendite d’invalidità e per superstiti corrisposte in Paesi senza convenzione sulla doppia imposizione sono soggette all’Imposta alla fonte.
Imposta alla fonte su versamenti di capitale della previdenza professionale
Se ricevete una prestazione unica sotto forma di capitale della previdenza professionale, essa è soggetta all’imposta alla fonte se al momento del versamento non avete alcun domicilio o alcuna dimora fiscale in Svizzera. Ciò vale anche nel caso in cui il versamento venga effettuato su un conto svizzero. L’ammontare dell’imposta dipende anche dall’ammontare del versamento di capitale.
Potrebbe interessarti anche
Consulenza e assistenza
Per una consulenza o eventuali domande non esitate a contattarci.
- Telefono
- +41 62 837 71 71
- info@gastrosocial.ch
- Lunedì – Venerdì
- ore 08.00 – 11.45
- ore 13.30 – 16.30