Nuovi termini per l’indennità per perdita di guadagno Corona
Nella sua seduta del 16 febbraio 2022, il Consiglio federale ha deciso di abrogare quasi tutti i provvedimenti nazionali contro la pandemia a partire dal 17 febbraio 2022.
Con la revoca dei provvedimenti vengono meno la maggior parte dei provvedimenti di sostegno economico. Dal 17 febbraio 2022 non è quindi più possibile percepire le prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno Corona per le condizioni di diritto seguenti:
- chiusura dell’azienda
- divieto di svolgere manifestazioni
- considerevole diminuzione della cifra d’affari risp. limitazione considerevole dell’attività lucrativa in generale (eccezione: vedi di seguito al punto «L’indennità per perdita di guadagno Corona continua ad essere garantita solo per determinati gruppi di persone»)
- cessazione della custodia dei figli da parte di terzi
Indennità per perdita di guadagno Corona in caso di diminuzione considerevole della cifra d’affari per il mese di febbraio 2022
Al più presto da martedì, 1° marzo 2022 è possibile inoltrare la richiesta d’indennità per perdita di guadagno Corona secondo la condizione di diritto «diminuzione considerevole della cifra d’affari» per il mese di febbraio 2022. A tal fine si prende in considerazione la cifra d’affari dell’intero mese di febbraio anche se l’indennità è stata corrisposta solo fino al 16 febbraio 2022.
Il nostro calcolatore per la diminuzione della cifra d’affari almeno del 30% aiuta a calcolare la percentuale della diminuzione della cifra d’affari.
L’indennità per perdita di guadagno Corona continua ad essere garantita solo per determinati gruppi di persone
Fanno eccezione alle revoche summenzionate i lavoratori indipendenti e le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) nonché i coniugi risp. i partner registrati che collaborano nell’azienda di questi due categorie di aventi diritto attivi nel settore ricreativo e la cui attività lavorativa è sempre limitata in misura considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di Covid-19. In questi casi è sempre possibile far valere il diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona fino al 30 giugno 2022. A tal fine occorre inoltrare nuove richieste (al più presto da martedì, 1° marzo 2022) per i diritti a partire dal 17 febbraio 2022. Per il diritto all’indennità si tiene conto della cifra d’affari dell’intero mese di febbraio 2022.
Inoltre, anche le persone particolarmente a rischio mantengono il diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona fino al 31 marzo 2022.
Nuovi termini delle prestazioni per l’indennità per perdita di guadagno Corona
I termini per far valere le singole prestazioni per l’indennità per perdita di guadagno Corona sono stati adeguati. Ora è possibile far valere il diritto alle prestazioni fino alla fine del terzo mese dalla loro revoca al più tardi e non più come previsto inizialmente fino al 31 marzo 2023 (vedi a questo proposito l’elenco sottostante).
Prestazione secondo la condizione di diritto | Validità del diritto | Termine per far valere il diritto (ultima data possibile per l’inoltro della richiesta) |
---|---|---|
Quarantena ordinata da un’autorità | 02.02.2022 | 31.05.2022 |
Chiusura dell’azienda | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Divieto di svolgere manifestazioni | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Considerevole diminuzione della cifra
d’affari risp. limitazione considerevole | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Cessazione della custodia dei figli da parte di terzi | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Persone particolarmente a rischio | 31.03.2022 | 30.06.2022 |
Considerevole diminuzione della cifra
d’affari risp. limitazione considerevole | 30.06.2022 | 30.09.2022 |