Nota sulla richiesta per l’indennità per perdita di guadagno Corona

L’indennità per perdita di guadagno Corona viene sempre versata a posteriori e per ogni mese va effettuata una nuova richiesta.

Si prega di osservare che gli aventi diritto* che richiedono l’indennità per perdita di guadagno Corona possono percepire un’indennità solo se hanno subìto una perdita di salario. Se è stato percepito o conteggiato un salario, non è possibile corrispondere alcuna indennità oppure si può percepirne una solo ridotta.

Se non è stato corrisposto o conteggiato alcun salario (v. immagine sottostante) è importante inserire il reddito dell’attività lucrativa effettivamente versato o «0.00» nel modula online su «Reddito dell’attività lucrativa soggetta a contributi AVS effetivamente versato/maturato nel mese della richiesta».

Importante: Anticipi e accrediti non sono considerati salari o reddito dell’attività lucrativa e quindi non possono essere inseriti.

* le persone in posizione analoga a quelle di un datore di lavoro (soci o titolari di Sagl o SA) e i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell’azienda nonché i coniugi o i partner registrati che collaborano nell’azienda di indipendenti in caso di chiusura dell’azienda, di diminuzione considerevole della cifra d’affari e di divieto di svolgere manifestazioni

Le segnaliamo altresì che in casi straordinari e su richiesta possiamo esaminare la possibilità di concedere una dilazione di pagamento o un pagamento rateale per la cassa di compensazione e per la cassa pensione per i contributi scoperti. Se necessario, la preghiamo di contattarci immediatamente (preferibilmente via E-Mail all’indirizzo inkasso@gastrosocial.ch).

In quanto suo partner affidabile facciamo del nostro meglio!