Congedo di adozione

Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore in Svizzera il congedo di adozione pagato: ne hanno diritto le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione.

Come è finanziato il congedo di adozione pagato?

Il congedo è finanziato mediante le indennità per perdita di guadagno (IPG). I giorni di congedo andranno ad aggiungersi alle vacanze che il datore di lavoro non potrà dunque ridurre.

Condizioni di diritto:

Genitore adottivo
  • salariato o lavoratore indipendente
  • obbligatoriamente assicurato alla LAVS almeno 9 mesi percedenti l'accoglimento del bambino
  • deve aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo
Bambino adottivo
  • deve avere meno di quattro anni

Le persone senza attività lucrativa non hanno alcun diritto al congedo di adozione. Non è previsto alcun congedo di adozione nemmeno per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner.

Come fruire del congedo di adozione?

Il congedo di adozione di due settimane si applica ai genitori adottivi insieme e va preso entro il primo anno dall’accoglimento del bambino sotto forma di settimane o di singole giornate. I genitori adottivi possono scegliere chi dei due beneficerà del congedo oppure ripartirlo tra loro, ma non fruirne simultaneamente.

L’indennità di adozione va richiesta alla Cassa federale di compensazione (CFC), Schwarztorstrasse 59, 3003 Bern (T 058 462 64 25) e ammonta all’80% del reddito medio conseguito dalla persona richiedente prima dell’accoglimento del bambino. L’indennità sarà versata al datore di lavoro se durante il congedo il datore di lavoro continuerà a pagare il salario al suo dipendente. In caso contrario sarà versata direttamente all’avente diritto.

Promemoria: Indennità di adozione

Modulo: Richiesta d’indennità di adozione

Modulo: Foglio complementare alla richiesta d’indennità di adozione

Fonte: Congedo di adozione (admin.ch)